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Domande Frequenti
Le FAQ riportate di seguito forniscono una risposta ai quesiti più frequenti posti dagli Operatori al GSE sull'incentivazione degli Impianti fotovoltaici. Tali FAQ hanno valore meramente esemplificativo e potranno essere aggiornate periodicamente in funzione sia di eventuali modifiche normative e/o regolamentari, sia di ulteriori successivi approfondimenti in materia.
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Informazioni sugli impianti fotovoltaici e sui criteri d'incentivazione in conto energia
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TECNOLOGIA FOTOVOLTAICA
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1.1
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Che cosa è un impianto fotovoltaico?
Un impianto fotovoltaico trasforma direttamente l'energia solare in energia elettrica.
Esso è composto essenzialmente da:
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moduli o pannelli fotovoltaici;
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inverter, che trasforma la corrente continua generata dai moduli in corrente alternata;
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quadri elettrici e cavi di collegamento.
I moduli sono costituiti da celle in materiale semiconduttore, il più utilizzato dei quali è il silicio cristallino. Essi rappresentano la parte attiva del sistema perch convertono la radiazione solare in energia elettrica.
Gli impianti fotovoltaici possono essere connessi alla rete elettrica di distribuzione (grid-connected) o direttamente a utenze isolate (stand-alone), tipicamente per assicurare la disponibilità di energia elettrica in zone isolate.
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1.2
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Quali sono i vantaggi della tecnologia fotovoltaica?
I vantaggi possono riassumersi in:
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assenza di qualsiasi tipo di emissione inquinante;
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risparmio di combustibili fossili;
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affidabilità degli impianti poich non esistono parti in movimento;
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costi di esercizio e manutenzione ridotti al minimo;
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modularità del sistema (per aumentare la potenza dell'impianto è sufficiente aumentare il numero dei moduli).
Peraltro è da tener presente che l'impianto fotovoltaico è caratterizzato da un elevato costo iniziale (dovuto essenzialmente all'elevato costo dei moduli) e da una produzione discontinua a causa della variabilità della fonte energetica (il sole).
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1.3
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Che differenza c'è tra un impianto fotovoltaico ed un impianto solare termico?
Entrambe le tipologie d'impianto utilizzano il sole come fonte energetica, catturandone la radiazione attraverso superfici captanti: mentre i moduli fotovoltaici trasformano direttamente la radiazione solare in energia elettrica, i pannelli solari termici utilizzano l'energia termica del sole per riscaldare l'acqua da utilizzare per uso igienico sanitario o per il riscaldamento degli ambienti.
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1.4
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Cosa si intende per potenza nominale dell'impianto fotovoltaico?
La potenza nominale (o massima, o di picco, o di targa) dell'impianto fotovoltaico è la potenza elettrica dell'impianto determinata dalla somma delle singole potenze nominali (o massime, o di picco, o di targa) di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del medesimo impianto, misurate alle condizioni standard (temperatura pari a 25 °C e radiazione pari a 1.000 W/m ).
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1.5
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Dove può essere installato un impianto fotovoltaico?
I moduli fotovoltaici possono essere collocati su qualsiasi pertinenza di un immobile (tetto, facciata, terrazzo, ecc...) o sul terreno. La decisione deve essere presa in base all'esistenza sul sito d'installazione dei seguenti requisiti:
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disponibilità di spazio necessario per installare i moduli;
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corretta esposizione ed inclinazione della superficie dei moduli.
Le condizioni ottimali in l'Italia sono:
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esposizione SUD (accettabile anche SUD-EST, SUD-OVEST, con ridotta perdita di produzione);
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inclinazione dei moduli compresa fra 25°(latitudini più meridionali) e 35°(latitudini più settentrionali);
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assenza di ostacoli in grado di creare ombreggiamento.
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1.6
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Quanto spazio occupa un impianto fotovoltaico?
Facendo riferimento soprattutto alle piccole applicazioni (tetti fotovoltaici) e a moduli di silicio cristallino, un valore indicativo di occupazione di superficie è di circa 8-10 mq per kW di potenza nominale installata.
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1.7
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Quanta elettricità produce un impianto fotovoltaico?
La produzione elettrica annua di un impianto fotovoltaico dipende da diversi fattori:
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radiazione solare incidente sul sito d'installazione;
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orientamento ed inclinazione della superficie dei moduli;
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assenza/presenza di ombreggiamenti;
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prestazioni tecniche dei componenti dell'impianto (moduli, inverter ed altre apparecchiature).
Prendendo come riferimento un impianto da 1 kW di potenza nominale, con orientamento ed inclinazione ottimali ed assenza di ombreggiamento, non dotato di dispositivo di inseguimento del sole, in Italia è possibile stimare le seguenti producibilità annue massime:
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regioni settentrionali 1.000 - 1.100 kWh/anno
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regioni centrali 1.200 - 1.300 kWh/anno
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regioni meridionali 1.400 - 1.500 kWh/anno
E' opportuno sottolineare che il consumo annuo elettrico medio di una famiglia italiana è pari a circa 3.000 kWh.
Sul sito http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/countries/europe/g13y_it.png è riportata la mappa della radiazione solare annuale sul territorio Italiano.
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1.8
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Quali sono le modalità di connessione in rete dell'impianto fotovoltaico?
Lo schema di connessione dell'impianto alla rete è definito dal gestore di rete a cui l'impianto deve essere connesso.
E' necessario pertanto fare riferimento alle norme tecniche rese disponibili dal gestore di rete locale (ad es. per la rete di ENEL Distribuzione le DK 5940 per gli impianti da connettere alla rete in BT, le DK 5740 per gli impianti in MT).
Inoltre è possibile consultare la norma CEI 11-20 per la connessione in rete degli impianti di produzione collegati alle reti BT e MT.
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1.9
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Quanto costa un impianto fotovoltaico ed a quanto ammontano i costi di manutenzione?
Valori orientativi di costo dell'impianto vanno da 7.000 Euro/kWp per gli impianti di piccola taglia a poco meno di 5.000 Euro/kWp per impianti di grosse dimensioni.
Il costo annuo di manutenzione è abbastanza contenuto: normalmente è stimato in circa l'1-1.5% del costo dell'impianto.
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1.10
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Quanto tempo può durare un impianto fotovoltaico?
Nelle analisi tecniche ed economiche si usa fare riferimento ad una vita utile complessiva di 20-25 anni. In particolare, i moduli, che rappresentano i componenti economicamente più rilevanti, hanno in generale una durata di vita garantita dai produttori oltre i 20 anni.
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1.11
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A chi va inoltrata la richiesta di connessione alla rete di un impianto fotovoltaico?
Il soggetto responsabile che intende realizzare l'impianto fotovoltaico inoltra al gestore di rete locale richiesta di connessione alla rete (a seconda dell'ubicazione degli impianti, Enel Distribuzione, ACEA, AEM, AEM Torino, ecc.).
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1.12
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Come si può valutare la produzione annua attesa di energia elettrica?
La valutazione può essere effettuata a partire dai dati di insolazione del territorio italiano su superficie orizzontale riportati nella Norma UNI 10349: Riscaldamento e Raffrescamento degli edifici. Dati climatici.
I suddetti dati debbono essere corretti in relazione all'effettiva esposizione ed inclinazione del campo fotovoltaico e trasformati in producibilità annua sulla base del rendimento dell'impianto. Esistono specifici software che permettono di eseguire tale calcolo.
Valori indicativi della produzione annua attesa sono compresi, per ogni kW di potenza installata, fra 1.000 kWh nelle regioni settentrionali e 1.500 kWh in quelle meridionali.
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1.13
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Per quali tipologia di impianti è necessario richiedere la licenza all'Ufficio Tecnico di Finanza (UTF)?
Sono soggetti alla Denuncia di Officina Elettrica e a licenza di esercizio UTF gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW (legge 133/99).
Nel caso in cui l'impianto ricada in territori montani, sono soggetti a tale obbligo solo gli impianti di potenza superiore a 30 kW.
Non risulta invece necessario presentare all'UTF la denuncia dell'apertura dell'officina elettrica se l'impianto immette tutta l'energia prodotta nella rete (circolare 17/D del 28 maggio 2007 dell'Agenzia delle Dogane: disposizioni applicative del Dlgs 2 febbraio 2007, n. 26).
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CONTO ENERGIA
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1.14
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Che cosa s'intende per meccanismo d'incentivazione in conto energia ?
Mentre con l'espressione incentivazione in conto capitale si intende l'erogazione di un contributo per l'investimento necessario per la realizzazione di un impianto, con l'espressione conto energia viene indicato un meccanismo di incentivazione che remunera l'energia elettrica prodotta da un impianto per un certo numero di anni.
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1.15
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Chi effettua l'erogazione delle tariffe incentivanti?
L'incentivo viene erogato dal Gestore dei Servizi Elettrici – GSE S.p.a..
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1.16
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Dove è possibile consultare le tariffe incentivanti?
I valori delle tariffe incentivanti individuati dai decreti ministeriali sono pubblicati sul sito www.gsel.it.
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1.17
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Per quanti anni sono erogate le tariffe incentivanti e cosa succede al termine del periodo di incentivazione?
L'incentivazione è erogata per venti anni. Al termine del periodo ventennale non si interrompono i benefici derivanti da:
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scambio sul posto dell'elettricità per gli impianti di potenza non superiore a 20 kW che abbiano optato per tale disciplina;
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remunerazione dell'elettricità consegnata alla rete per tutti gli impianti di potenza ad eccezione di quelli di potenza fino a 20 kW che abbiano optato per il servizio di scambio sul posto.
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1.18
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Usufruendo delle tariffe del "conto energia", in quanto tempo si recupera il capitale investito?
Si può stimare un tempo di ritorno del capitale investito compreso tra 8 e 12 anni. Tuttavia bisogna tener conto che esso dipende da diverse variabili, quali ad esempio: la quantità di radiazione solare disponibile (dipendente dalla latitudine del sito d'installazione e dall'orientamento), il costo per kW dell'investimento (dipendente dalla taglia dell'impianto), la valorizzazione dell'energia prodotta (valore delle tariffe incentivanti e valore dell'energia utilizzata), la tipologia di integrazione architettonica e l'eventuale riconoscimento del premio legato ad un uso efficiente dell'energia (solo per gli impianti fotovoltaici di cui all'art. 7 del DM 19 febbraio 2007).
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1.19
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Che cosa si intende per gestore di rete locale e per distributore locale?
Il gestore di rete locale è il soggetto a cui è affidata la gestione della rete elettrica relativa al sito in cui sarà installato l'impianto fotovoltaico del richiedente. Ad esso andranno inviate le richieste relative alla connessione alla rete dell'impianto ed all'eventuale installazione dei contatori di misura dell'energia elettrica.
Il distributore locale è il soggetto che si occupa della fornitura di energia elettrica ai clienti vincolati; può coincidere con il gestore di rete nel caso abbia la proprietà della rete di distribuzione a cui è allacciata l'utenza.
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1.20
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Che cosa è il servizio di scambio sul posto?
Con il termine scambio sul posto (Delibera AEEG 28/06) si intende il servizio erogato dal distributore locale competente nell'ambito territoriale in cui è ubicato l'impianto fotovoltaico.
Tale servizio consiste nell'operare un saldo annuo tra l'energia elettrica immessa in rete dall'impianto medesimo e l'energia elettrica prelevata dalla rete dall'utenza connessa a tale impianto.
possibile avvalersi dello scambio sul posto solo se il punto di immissione e di prelievo dell'energia elettrica scambiata con la rete coincidono.
Possono richiedere di usufruire del servizio di scambio sul posto i soggetti responsabili che hanno la disponibilità di impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale non superiore a 20 kW.
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1.21
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Sono disponibili le informazioni sul numero di impianti entrati in esercizio ammessi alle tariffe incentivanti pervenute e sull'ammontare dei MW cumulati per le diverse taglie di impianti fotovoltaici?
Il GSE rende nota sul proprio sito www.gsel.it, la potenza nominale cumulata degli impianti in esercizio che hanno ottenuto le tariffe incentivanti nell'ambito dei decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006 e, separatamente, la potenza cumulata degli impianti entrati in esercizio nell'ambito del DM 19 febbraio 2007.
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1.22
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Viene effettuato un monitoraggio degli impianti fotovoltaici ammessi al conto energia?
Sì. L'ENEA, coordinandosi con il GSE, effettua un monitoraggio tecnologico per la caratterizzazione delle prestazioni energetiche e delle tecnologie impiegate per gli impianti realizzati secondo il DM 28 Luglio 2005, DM 6 febbraio 2006 e DM 19 febbraio 2007.
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1.23
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L'acquisto dell'impianto fotovoltaico a mezzo locazione finanziaria è compatibile con il conto energia?
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1.24
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Può il GSE installare impianti fotovoltaici o dare suggerimenti sulla loro progettazione, o fare studi di fattibilità? In alternativa è possibile avere una lista di installatori o progettisti cui rivolgersi?
Tra i compiti del GSE non rientra nessuno di quelli indicati.
Tuttavia si potrà fare riferimento alle Associazioni di categoria o anche al sito web di ISES Italia ( www.isesitalia.it), sezione italiana della International Solar Energy Society.
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1.25
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Vengono eseguite delle verifiche sugli impianti?
Il GSE effettua verifiche sugli impianti, avvalendosi anche della collaborazione di soggetti terzi abilitati, per appurare la conformità delle opere ai progetti e la veridicità dei dati trasmessi dai soggetti responsabili.
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REQUISITI SOGGETTO RESPONSABILE
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1.26
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Se una persona fisica è proprietaria di più immobili in luoghi separati, può realizzare un impianto per ciascuno degli immobili?
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1.27
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Il proprietario di un immobile dato in affitto a terzi può installare dei pannelli sul tetto dell'immobile e richiedere un contatore per immettere energia in rete, pur non avendo n installato, n intestato a proprio nome alcun contatore per la fornitura di energia in quel sito?
Può farlo se la potenza dell'impianto fotovoltaico è superiore a 20 kW, oppure, nel caso di impianto di potenza non superiore a 20 kW, qualora non si sia optato per il servizio di scambio sul posto.
Restano fermi, comunque, i diversi ed ulteriori rapporti tra proprietario e conduttore, disciplinati dal relativo contratto di locazione.
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REQUISITI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
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1.28
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Possono accedere all'incentivo impianti non collegati alla rete elettrica?
No, il meccanismo del conto energia premia unicamente gli impianti collegati alla rete elettrica, ivi incluse le piccole reti isolate di cui all'art. 2, comma 17 del D.Lgs. 79/1999.
Ogni singolo impianto dovrà essere caratterizzato da un unico punto di connessione alla rete elettrica non condiviso con altri impianti fotovoltaici come definito nel art. 4 comma 9 del DM 19 febbraio 2007.
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1.29
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E' possibile accumulare l'energia fotovoltaica prodotta?
E' possibile ed è particolarmente utile per gli impianti fotovoltaici non collegati alla rete elettrica (rifugi di montagna, ecc.), la cui produzione, si ricorda, al momento non è ancora incentivata.
Invece, per gli impianti incentivati collegati alla rete l'energia in eccesso rispetto ai consumi può:
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essere immessa in rete e prelevata successivamente quando la produzione è inferiore ai consumi (impianti non superiori a 20 kW che scelgono il servizio di scambio sul posto);
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essere venduta al gestore di rete (impianti che scelgono cessione in rete).
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1.30
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E' possibile realizzare un impianto di potenza che produca in eccesso rispetto ai propri consumi?
E' possibile, ma è bene distinguere due casi:
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per impianti di potenza non superiore a 20 kW che usufruiscono del servizio di scambio sul posto, l'energia elettrica immessa in rete e non consumata nell'anno di riferimento costituisce un credito, in termini di energia ma non in termini economici, che può essere utilizzato nel corso dei tre anni successivi a quello in cui matura. Al termine dei tre anni successivi, l'eventuale credito residuo viene annullato;
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per impianti di potenza superiore a 20 kW e per quelli di potenza fino a 20 kW che non accedono al servizio di scambio sul posto, è possibile cedere in rete, vendendola, l'energia non consumata in loco.
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1.31
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E' possibile installare un impianto fotovoltaico su un condominio eventualmente utilizzando parti in comune?
Sì, previa autorizzazione dell'assemblea condominiale.
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1.32
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E' possibile realizzare impianti fotovoltaici con componenti già utilizzati in altri impianti?
No, i componenti devono essere di nuova costruzione o comunque non già impiegati in altri impianti.
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1.33
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Se per un impianto fotovoltaico fosse necessario realizzare una cabina MT/BT per la connessione in rete, sarebbe il GSE a sopportare i costi?
La materia è regolata da Delibere dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (AEEG). I costi non sono a carico del GSE.
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1.34
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Cosa si intende per potenziamento dell'impianto fotovoltaico?
Il potenziamento è l'intervento tecnologico eseguito su un impianto entrato in esercizio da almeno due anni, consistente in un incremento della potenza nominale dell'impianto, mediante aggiunta di moduli fotovoltaici la cui potenza nominale complessiva sia non inferiore a 1 kW.
La produzione incentivata è quella che eccede la media aritmetica delle produzioni annue degli ultimi due anni.
Per gli interventi di potenziamento su impianti non muniti del gruppo di misura dell'energia prodotta, la produzione aggiuntiva è pari all'energia totale prodotta a seguito dell'intervento di potenziamento, moltiplicata per il rapporto tra l'incremento di potenza e la potenza totale dopo il potenziamento.
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1.35
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Cosa si intende per rifacimento dell'impianto fotovoltaico?
E' l'intervento impiantistico-tecnologico eseguito su un impianto entrato in esercizio da almeno venti anni che comporta la sostituzione con componenti nuovi almeno di tutti i moduli fotovoltaici e del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata.
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MISURE ED EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI
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1.36
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Chi effettua le letture dell'energia prodotta?
Il soggetto che effettua le letture è diverso a seconda della potenza dell'impianto.
In dettaglio, nel caso di impianti con potenza nominale:
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Compresa fra 1 e 20 kW, che si avvalgano o meno del servizio di scambio sul posto, è il gestore locale di rete che effettua la rilevazione dell'energia elettrica prodotta, oltre all'installazione ed alla manutenzione delle apparecchiature di misura;
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Maggiore di 20 kW, che immettono in rete tutta l'energia elettrica prodotta, è il gestore locale di rete cui l'impianto è connesso che effettua la rilevazione. Inoltre, i soggetti responsabili debbono inviare, su base annuale e riferita all'anno solare precedente, copia della dichiarazione di produzione di energia elettrica presentata all'Ufficio Tecnico di Finanza;
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Maggiore di 20 kW, che non immettono in rete tutta l'energia elettrica prodotta, il soggetto responsabile può scegliere se avvalersi o meno del gestore di rete cui l'impianto è collegato per la rilevazione dell'energia prodotta. Anche in questo caso il soggetto responsabile deve trasmettere al soggetto attuatore, su base annuale e riferita all'anno solare precedente, copia della dichiarazione presentata all'Ufficio Tecnico di Finanza.
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1.37
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Cosa si intende per codice con il quale è identificato l'impianto da parte dello stesso soggetto che effettua e comunica le misure ?
Per tutti gli impianti fotovoltaici il soggetto responsabile deve richiedere al gestore di rete locale della rete elettrica il codice che intende utilizzare per la trasmissione delle misure.
Tale codice identificativo è previsto dall'articolo 37, comma 37.1, della deliberazione n. 111/06 come di seguito riportato:
Le imprese distributrici tengono un registro elettronico dei punti immissione e dei punti di prelievo corrispondenti localizzati nel loro ambito di competenza, organizzato con un codice alfanumerico identificativo omogeneo su tutto il territorio nazionale.
I principali gestori di rete locali utilizzano generalmente il codice POD (Point of Delivery), introdotto dalla delibera AEEG 293/05.
Si riporta di seguito un esempio di codice POD:
IT 123 E 12345678 K
costituito da:
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codice paese: sigla obbligatoria IT per ITALIA
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codice distributore: codice progressivo numerico di 3 cifre che garantisce l univocità del distributore assegnato da Terna a ciascun distributore
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codice tipologia di servizio: sigla obbligatoria 'E' per ENERGIA ELETTRICA
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codice numerico: codice numerico (preferibilmente progressivo) di 8 cifre che garantisce l univocità del punto di prelievo
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chiave di controllo: opzionale.
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1.38
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Come vengono comunicate le letture al GSE?
Nel caso in cui il soggetto responsabile si avvalga del gestore di rete locale o di altro soggetto abilitato/incaricato per il servizio di misura, sarà lo stesso a comunicare le letture.
In caso in cui il soggetto responsabile si occupi direttamente del servizio di misura, le letture saranno comunicate attraverso il portale web messo a disposizione dal GSE, accedendo con User ID e Password fornite a valle della comunicazione di inizio lavori.
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1.39
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Quando iniziano ad essere erogati gli incentivi?
Gli incentivi vengono erogati a valle della stipula della convenzione e sono calcolati dal momento dell'entrata in esercizio dell'impianto.
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1.40
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Con quale scadenza vengono effettuati i pagamenti?
Come evidenziato in convenzione, i pagamenti vengono effettuati con valuta ultimo giorno lavorativo del mese successivo a quello d'invio delle misure da parte del soggetto competente (soggetto responsabile o gestore di rete).
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1.41
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In quale modo deve essere comunicata la variazione di coordinate bancarie?
A mezzo raccomandata . Le nuove coordinate bancarie vengono tenute in considerazione a partire dal mese successivo a quello di arrivo della comunicazione al GSE.
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1.42
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Può essere indicato in scheda anagrafica un c/c intestato ad un soggetto diverso da soggetto responsabile?
Il c/c deve essere intestato al soggetto responsabile. Soltanto nel caso di cessione del credito le coordinate bancarie devono essere quelle del cessionario.
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1.43
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possibile la cessione del credito?
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1.44
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Come deve essere comunicata l'eventuale cessione del credito?
La cessione del credito deve essere notificata al GSE a mezzo ufficiale giudiziario.
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1.45
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Quali requisiti deve avere l'atto di cessione del credito?
La procedura prevede che l'atto di cessione dei crediti (ed eventualmente la sua revoca) ovvero il mandato irrevocabile all'incasso, presenti:
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la firma autenticata ;
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nei casi in cui il soggetto responsabile sia una persona giuridica, l'attestazione dei poteri di firma del sottoscrittore devono essere dimostrati attraverso certificazione notarile o idoneo documento della Cancelleria commerciale del Tribunale o della C.C.I.A.A. (con data del certificato non anteriore a 90 giorni dall'atto di significazione);
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notifica al GSE a mezzo Ufficiale Giudiziario.
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1.46
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Vi sono altre modalità operative per attivare la cessione del credito?
La comunicazione di cessione del credito può avvenire mediante una procedura semplificata nel caso in cui il soggetto cessionario sia un primario Istituto bancario che abbia sottoscritto con il GSE apposito accordo quadro.
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1.47
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Cosa si intende per informazioni sui pagamenti evidenziata nella scheda anagrafica ?
Si intende la modalità con cui il soggetto responsabile decide di ricevere le informazioni relative ai pagamenti effettuati.
La scelta viene fatta in sede di compilazione della scheda anagrafica e può essere:
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WEB: il soggetto responsabile accedendo al portale vede i dettagli relativi al pagamento (importo, periodo di competenza, data valuta, coordinate bancarie)
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POSTA ORDINARIA: al soggetto responsabile viene recapitato un avviso di pagamento cartaceo che riporta tutte le informazioni relative al pagamento.
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1.48
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Viene inviata una mail di avviso di pagamento?
Al momento non viene inviata nessuna mail di avviso, sarà prevista in futuro l'attivazione di tale procedura.
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1.49
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Il gestore di rete locale può pretendere che l'impianto resti in servizio per 20 anni? E se l'impianto dovesse essere fermato per manutenzione straordinaria del tetto o per demolizione dell'edificio?
Il gestore non può pretendere che l'impianto resti in servizio per 20 anni. Poich l'incentivazione è in conto energia l'impianto ha diritto alla tariffa incentivante per un massimo di 20 anni solo a fronte dell'energia effettivamente prodotta.
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ALTRE FORME DI REMUNERAZIONE DELL'ENERGIA PRODOTTA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI
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1.50
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In aggiunta alla tariffa incentivante vi sono altri meccanismi che remunerano l'elettricità prodotta?
Se un soggetto è titolare o ha la disponibilità di un impianto fotovoltaico di potenza fino a 20 kW, può, in alternativa:
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usufruire del servizio di scambio sul posto, facendone richiesta all'impresa distributrice competente sul territorio ove l'impianto è ubicato.
-
vendere a prezzo amministrato l'energia elettrica prodotta al gestore di rete cui l'impianto è collegato (secondo le regole riportate nella delibera 34/05);
-
vendere l'energia elettrica prodotta sul mercato libero:
-
attraverso contratti bilaterali con grossisti o clienti finali liberi;
-
attraverso la Borsa elettrica;
Per gli impianti di potenza superiore a 20 kW, sono disponibili solo le opzioni b. e c..
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1.51
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Per impianti di potenza superiore a 20 kW, bisogna dichiarare come autoproduttore a fine anno all'UTF solo l'eccedenza che va in rete o la totale energia prodotta?
Nella dichiarazione di produzione di energia elettrica da presentare all'Ufficio Tecnico di Finanza (UTF) va indicata la totale energia prodotta.
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1.52
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Nel caso in cui un soggetto responsabile decida di vendere a prezzo amministrato secondo la delibera 34/05 l'energia elettrica prodotta al gestore di rete cui l'impianto è collegato, a quanto ammontano le tariffe di vendita?
La cessione in rete dell'energia prodotta da impianti a fonti rinnovabili a prezzo amministrato è regolata dalla Delibera AEEG n° 34/2005 ( http://www.autorita.energia.it/docs/05/034-05.htm).
I prezzi di cessione sono fissati mensilmente dalla società Acquirente Unico S.p.A. che li pubblica l'ultimo giorno feriale di ogni mese sul proprio sito internet ( http://www.acquirenteunico.it); i prezzi sono riportati nella prima colonna del documento (indicata come "Comma 30.1 a)") e sono relativi al mese precedente a quello della pubblicazione.
I prezzi sono indicati per fascia oraria, ma il produttore può optare per un prezzo unico all'atto della stipula della convenzione con il distributore.
Per gli impianti di produzione con potenza fino a 1 MW, ai primi due milioni di kWh annui prodotti sono garantiti i seguenti prezzi minimi:
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da 0 a 500.000 kWh annui 96,40 Euro/MWh;
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da 501.000 a 1.000.000 kWh annui 81,20 Euro/MWh;
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da 1.000.001 a 2.000.000 kWh annui 71,00 Euro/MWh.
Tali prezzi minimi, riferiti all'anno 2007, sono aggiornati dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas su base annuale, applicando ai valori in vigore nell'anno solare precedente il quaranta percento (40%) del tasso di variazione annuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevati dall'ISTAT.
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ASPETTI FISCALI
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1.53
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Il contributo è soggetto ad IVA?
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1.54
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Il contributo è soggetto a tassazione diretta?
Dipende dallo specifico regime fiscale di ogni soggetto responsabile, in particolar modo dall'applicabilità ai redditi percepiti dal soggetto responsabile e quindi anche al contributo del regime previsto per la tassazione dei redditi di impresa.
Si segnala comunque che si è in attesa di un pronunciamento da parte della Amministrazione Finanziaria circa le modalità di tassazione di tali contributi .
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Top
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2 |
Informazioni sul sistema di incentivazione DM 19 febbraio 2007
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INFORMAZIONI GENERALI SUL NUOVO CONTO ENERGIA
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2.1
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Chi è il soggetto responsabile dell'impianto fotovoltaico?
Il DM 19 febbraio 2007 definisce il soggetto responsabile dell'esercizio dell'impianto come colui che ha diritto, nel rispetto delle disposizioni del DM, a richiedere e ottenere le tariffe incentivanti.
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2.2
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Chi può beneficiare dell'incentivazione?
Possono beneficiare dell'incentivazione:
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le persone fisiche;
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le persone giuridiche;
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i soggetti pubblici;
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i condomini di unità abitative e/o di edifici;
che siano soggetti responsabili di impianti fotovoltaici realizzati in conformità ai requisiti del DM 19 febbraio 2007 e che non beneficino e non abbiano beneficiato delle tariffe incentivanti introdotte dai decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006.
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2.3
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A quale energia viene riconosciuto l'incentivo?
L'elettricità che viene remunerata con le nuove tariffe incentivanti è quella prodotta dall'impianto, misurata da un apposito contatore posto all'uscita del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata, ivi incluso l'eventuale trasformatore, prima che essa sia resa disponibile alle utenze elettriche del soggetto responsabile e/o immessa nella rete elettrica.
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2.4
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I soggetti idonei non ammessi al beneficio dell'incentivo per esaurimento del limite di potenza annuale del DM 28 Luglio 2005 e 6 febbraio 2006 hanno priorità di accesso alle tariffe del nuovo DM 19 febbraio 2007?
No, i soggetti responsabili idonei ma non ammessi dovranno ripresentare richiesta secondo quanto previsto nel DM 19 febbraio 2007 senza che venga riconosciuta loro alcuna priorità.
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2.5
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Sono previsti incentivi per gli impianti entrati in esercizio tra il 1° Ottobre 2005 e la data di entrata in vigore della Delibera AEEG n° 90/07?
Si, sono previsti incentivi purch gli impianti siano stati realizzati nel rispetto dei DM 28 luglio 2005 e DM 6 febbraio 2006 e purch non beneficino o non abbiano beneficiato delle tariffe di cui ai medesimi decreti.
I soggetti responsabili di tali impianti devono inoltrare la richiesta di concessione della pertinente tariffa incentivante entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della Delibera AEEG n°90/07 (13 aprile 2007) pena la decadenza dal diritto alla tariffa incentivante. La tariffa applicata è quella prevista dall'articolo 6 del DM 19 febbraio 2007 per gli impianti entrati in esercizio nel 2007.
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2.6
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Per gli impianti fotovoltaici realizzati in silicio amorfo da persone fisiche entrati in esercizio tra il 1° Ottobre 2005 e la data di entrata in vigore della Delibera AEEG n° 90/07 sono previsti incentivi?
No, poich non sono realizzati nel rispetto dei DM 28 luglio 2005 e DM 6 febbraio 2006.
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2.7
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A quanto ammontano le tariffe incentivanti per il fotovoltaico?
Le tariffe, che rimangono costanti in termini di moneta corrente per la durata del periodo di incentivazione pari a 20 anni, sono differenziate in base alla taglia degli impianti ed al grado di integrazione architettonica:
Taglia di potenza dell'impianto |
Non integrato (Euro/kWh) |
Parzialmente integrato (Euro/kWh) |
Integrato (Euro/kWh) |
1 kW <= P < 3 kW |
0,40 |
0,44 |
0,49 |
3 kW < P <= 20 kW |
0,38 |
0,42 |
0,46 |
P > 20 kW |
0,36 |
0,40 |
0,44 |
Per tutte le taglie, i valori delle tariffe sopramenzionati sono riferiti ad impianti entrati in esercizio nel periodo intercorrente fra il 13 aprile 2007 (data di emanazione della Delibera AEEG n°90/07, prevista dal DM 19 febbraio 2007)ed il 31 dicembre 2008.
Per gli impianti entrati in esercizio nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010, le tariffe sono decurtate del 2% per ciascuno degli anni di calendario successivi al 2008, con arrotondamento alla terza cifra decimale.
Le suddette tariffe sono incrementate del 5% (con arrotondamento commerciale alla terza cifra decimale) nei seguenti casi, non cumulabili fra di loro:
-
impianti maggiori di 3 kW di potenza non integrati architettonicamente, i cui soggetti responsabili impiegano l'energia elettrica prodotta in modo tale da conseguire il titolo di autoproduttori (ai sensi dell'art. 2, comma 2 del D. Lgs. n. 79/99 e successive modifiche e integrazioni);
-
impianti i cui soggetti responsabili sono scuole pubbliche o paritarie di qualunque ordine e grado o strutture sanitarie pubbliche;
-
impianti integrati (integrazione totale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b3) del DM 19 febbraio 2007) in sostituzione di coperture in ethernit o comunque contenenti amianto realizzati in superfici esterne degli involucri di:
-
edifici,
-
fabbricati,
-
strutture edilizie di destinazione agricola;
-
impianti i cui soggetti sono Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti in base all'ultimo censimento ISTAT (incluse Municipalità e Circoscrizioni, sempre che abbiano una loro autonomia e siano sotto i 5000 abitanti);
Per gli impianti fotovoltaici operanti in regime di scambio sul posto e che alimentano, anche parzialmente, utenze ubicate all'interno o asservite ad unità immobiliari di edifici (ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del D. Lgs. n. 192/05) è prevista l'applicazione di un premio aggiuntivo abbinato ad un uso efficiente dell'energia.
Per gli anni successivi al 2010, le tariffe sono ridefinite con appositi decreti interministeriali, in mancanza dei quali si continueranno ad applicare le tariffe definite per gli impianti che entrano in esercizio nel 2010.
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2.8
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Quali impianti possono accedere all'incentivazione?
Possono accedere alle tariffe incentivanti, riconosciute all'energia prodotta, gli impianti fotovoltaici di potenza nominale uguale o maggiore di 1 kW, collegati alla rete elettrica, entrati in esercizio in data successiva all'emanazione della Delibera AEEG n° 90/07:
-
a seguito di nuova costruzione;
-
a seguito di rifacimento totale;
-
a seguito di potenziamento.
Sono ammessi alle tariffe incentivanti previste dal DM 19 febbraio 2007 anche gli impianti entrati in esercizio nel periodo intercorrente tra il 1° Ottobre 2005 e l'entrata in vigore della Delibera AEEG n°90/07, semprech tali impianti:
-
siano stati realizzati nel rispetto delle condizioni dei DM 28 luglio 2005 DM 6 febbraio 2006;
-
non beneficino e non abbiano beneficiato delle tariffe dei predetti DM.
In tal caso, la richiesta di concessione della tariffa deve pervenire entro 90 giorni dall'emanazione della Delibera AEEG n° 90/07, pena la decadenza dal diritto alla richiesta dell'incentivazione. Le tariffe applicate sono quelle previste per l'anno 2007 dal DM 19 febbraio 2007.
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2.9
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Esiste un limite massimo di potenza nominale per la realizzazione del singolo impianto fotovoltaico?
No, è possibile realizzare impianti di qualsiasi taglia superiore a un 1 kW.
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2.10
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Quali tipologie di impianti fotovoltaici sono previste dal DM 19 febbraio 2007?
Il DM 19 febbraio 2007 prevede le seguenti tipologie di impianti fotovoltaici:
-
impianto fotovoltaico parzialmente integrato è l'impianto i cui moduli sono posizionati su elementi di arredo urbano e viario, superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione nelle tipologie elencate nella seguente tabella (Allegato 2 del DM 19 febbraio 2007):
Tipologia specifica Descrizione
Tipologia specifica
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Descrizione
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1
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Moduli fotovoltaici installati su tetti piani e terrazze di edifici e fabbricati. Qualora sia presente una balaustra perimetrale, la quota massima, riferita all'asse mediano dei moduli fotovoltaici, deve risultare non superiore all'altezza minima della stessa balaustra
|
2
|
Moduli fotovoltaici installati su tetti, coperture, facciate, balaustre o parapetti di edifici e fabbricati in modo complanare alla superficie di appoggio senza la sostituzione dei materiali che costituiscono le superfici d'appoggio stesse
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3
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Moduli fotovoltaici installati su elementi di arredo urbano, barriere acustiche, pensiline, pergole e tettoie in modo complanare alla superficie di appoggio senza la sostituzione dei materiali che costituiscono le superfici d'appoggio stesse
|
-
impianto fotovoltaico con integrazione architettonica è l'impianto fotovoltaico i cui moduli sono integrati in elementi di arredo urbano e viario, superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione secondo le tipologie indicate nella seguente tabella (Allegato 3 del DM 19 febbraio 2007):
Tipologia specifica Descrizione
Tipologia specifica
|
Descrizione
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1
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Sostituzione dei materiali di rivestimento di tetti, coperture, facciate di edifici e fabbricati con moduli fotovoltaici aventi la medesima inclinazione e funzionalità architettonica della superficie rivestita
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2
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Pensiline, pergole e tettoie in cui la struttura di copertura sia costituita dai moduli fotovoltaici e dai relativi sistemi di supporto
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3
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Porzioni della copertura di edifici in cui i moduli fotovoltaici sostituiscano il materiale trasparente o semitrasparente atto a permettere l'illuminamento naturale di uno o più vani interni
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4
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Barriere acustiche in cui parte dei pannelli fonoassorbenti siano sostituiti da moduli fotovoltaici
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5
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Elementi di illuminazione in cui la superficie esposta alla radiazione solare degli elementi riflettenti sia costituita da moduli fotovoltaici
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6
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Frangisole i cui elementi strutturali siano costituiti dai moduli fotovoltaici e dai relativi sistemi di supporto
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7
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Balaustre e parapetti in cui i moduli fotovoltaici sostituiscano gli elementi di rivestimento e copertura
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8
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Finestre in cui i moduli fotovoltaici sostituiscano o integrino le superfici vetrate delle finestre stesse
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9
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Persiane in cui i moduli fotovoltaici costituiscano gli elementi strutturali delle persiane
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10
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Qualsiasi superficie descritta nelle tipologie precedenti sulla quale i moduli fotovoltaici costituiscano rivestimento o copertura aderente alla superficie stessa
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impianto fotovoltaico non integrato è l'impianto con moduli ubicati al suolo, ovvero con moduli collocati, con modalità diverse da quanto sopra indicato, sugli elementi di arredo urbano e viario, sulle superfici esterne degli involucri di edifici, di fabbricati e strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione.
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2.11
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Quali tipologie di moduli fotovoltaici sono ammessi dal DM 19 febbraio 2007?
I pannelli possono essere sia in silicio cristallino o in tecnologia ibrida, purch conformi alla Norma CEI EN 61215, sia in film sottile, purch conformi alla Norma CEI EN 61646.
L'impiego di moduli in film sottile è consentito sia per le persone fisiche che per le persone giuridiche.
Il DM 19 febbraio 2007 prevede che i moduli siano provati e verificati da laboratori accreditati, per le specifiche prove necessarie alla verifica dei moduli, in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025.
Tali laboratori dovranno essere accreditati EA (European Accreditation Agreement) o dovranno aver stabilito con EA accordi di mutuo riconoscimento.
Inoltre, nel caso di impianti fotovoltaici di potenza superiore a 3 kW e realizzati secondo le tipologie di interventi valide ai fini del riconoscimento dell'integrazione architettonica, in deroga alle certificazioni sopra indicate sono ammessi moduli fotovoltaici non certificati secondo le norme CEI EN 61215 (per moduli in silicio cristallino) o CEI EN 61646 (per moduli a film sottile) nel solo caso in cui non siano commercialmente disponibili dei prodotti certificati che consentano di realizzare il tipo di integrazione progettato per lo specifico impianto. In questo caso è richiesta una dichiarazione del costruttore che il prodotto è progettato e realizzato per poter superare le prove richieste dalla norma CEI EN 61215 o CEI EN 61646. La dichiarazione dovrà essere supportata da certificazioni rilasciate da un laboratorio accreditato, ottenute su moduli similari, ove disponibili, oppure suffragata da una adeguata motivazione tecnica. Tale laboratorio dovrà essere accreditato EA (European Accreditation Agreement) o dovrà aver stabilito con EA accordi di mutuo riconoscimento.
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2.12
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Esiste un tetto massimo alla potenza totale (di tutti gli impianti) che può essere incentivata?
La potenza nominale cumulativa incentivabile di tutti gli impianti è di 1.200 MW. In aggiunta a tale potenza, hanno diritto a richiedere la concessione delle tariffe incentivanti e, se del caso, del premio aggiuntivo, tutti gli impianti che entrano in esercizio entro 14 mesi dalla data, pubblicata dal GSE, nella quale verrà raggiunto il limite dei 1.200 MW (24 mesi per i soli impianti i cui soggetti responsabili sono soggetti pubblici).
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2.13
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Viene stilata una graduatoria per stabilire una priorità di accesso alle tariffe incentivanti?
Non è necessario stilare una graduatoria. Il GSE conteggia la potenza nominale cumulata degli impianti fotovoltaici entrati in esercizio, fino alla data in cui si raggiungono i 1200 MW previsti dal DM 19 febbraio 2007, a partire dalla quale avranno comunque diritto a richiedere la concessione delle tariffe incentivanti (e, se del caso, del premio aggiuntivo) tutti gli impianti che entrano in esercizio entro 14 mesi (24 mesi per soggetti responsabili che siano soggetti pubblici).
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2.14
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L'incentivo in conto energia è cumulabile con altri incentivi e/o riconoscimenti?
Le tariffe incentivanti non sono cumulabili con:
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certificati verdi;
-
il riconoscimento o la richiesta di detrazione fiscale (articolo 2, comma 5 della legge n. 289/02 e successive modifiche ed integrazioni);
-
incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale e/o in conto interessi con capitalizzazione anticipata, eccedenti il 20 % del costo di investimento per la realizzazione dell'impianto;
-
titoli di efficienza energetica.
Le tariffe incentivanti sono cumulabili con incentivi pubblici di natura regionale, locale o comunitaria in conto capitale e/ in conto interessi con capitalizzazione anticipata, eccedenti il 20 % del costo di investimento per la realizzazione dell'impianto esclusivamente nel caso in cui il soggetto responsabile sia una scuola pubblica o paritaria di qualunque ordine e grado o una struttura sanitaria pubblica.
Resta fermo il diritto al beneficio della riduzione dell'IVA per gli impianti facenti uso di energia solare per la produzione di calore o energia elettrica, di cui al DPR 633/1972 e al DM 29 dicembre 1999.
Si segnala che le tariffe ed i premi non sono applicabili alla produzione elettrica di impianti fotovoltaici realizzati per rispettare particolari obblighi di legge in materia edilizia - previsti dal D.Lgs. n. 192/05 (prestazioni energetiche degli edifici) e successive modifiche ed integrazioni o dalla legge n. 296/06 (Legge finanziaria per il 2007, articolo 1, comma 350) - entrati in esercizio dopo la data del 31 dicembre 2010.
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2.15
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Quali i tempi per la comunicazione del riconoscimento della tariffa incentivante da parte del GSE?
Per tutti gli impianti, il GSE, verificato il rispetto delle disposizioni del DM 19 febbraio 2007, comunica al soggetto responsabile la tariffa riconosciuta entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta completa di tutta la documentazione.
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2.16
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Come avviene la stipula della convenzione con il GSE per l'erogazione degli incentivi?
A valle della valutazione della documentazione per la richiesta di concessione dell'incentivo (o del premio aggiuntivo), il GSE invia direttamente al soggetto responsabile la lettera di avvio all'incentivazione o di riconoscimento del premio per poter formalizzare la convenzione tramite portale web.
Successivamente, il soggetto responsabile compila due copie della convenzione (o dell'addendum alla convenzione) – disponibile nella sezione del portale web ad accesso controllato e personalizzato predisposto dal GSE - ne sottoscrive una e le invia entrambe al GSE. Ricevute le copie, il GSE trattiene la copia firmata, sottoscrive la seconda copia e la invia al soggetto responsabile.
A conclusione della procedura di stipula, gli originali della convenzione risultano firmati in modo disgiunto: l'originale a firma del solo GSE rimane in possesso del soggetto responsabile, mentre l'originale a firma del solo soggetto responsabile rimane in possesso del GSE.
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2.17
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Un soggetto responsabile ammesso al conto energia può trasferire ad un terzo il diritto alle tariffe incentivanti? Come si deve procedere?
Il soggetto responsabile ammesso alle tariffe incentivanti può richiedere il trasferimento di titolarità della convenzione stipulata con il GSE utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito www.gsel.it.
In caso di decesso del soggetto responsabile titolare della convenzione gli eredi dovranno utilizzare apposito modulo.
Il trasferimento di titolarità sarà efficace a decorrere dalla data indicata nella comunicazione scritta di accettazione da parte del GSE.
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PREMIO PER USO EFFICIENTE DELL'ENERGIA
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2.18
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In cosa consiste il premio per l'uso efficiente dell'energia?
Il premio legato all'uso efficiente dell'energia consiste in una maggiorazione percentuale della tariffa incentivante per gli impianti operanti in regime di scambio sul posto e destinati ad alimentare, anche parzialmente, utenze ubicate all'interno o comunque asservite a unità immobiliari o edifici, dove con il termine edifico si intende (articolo 2, comma 1 del D. Lgs. 192/2005):
un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a se stanti.
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2.19
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In quali casi si ha diritto a richiedere il riconoscimento del premio aggiuntivo e come viene calcolato tale premio?
Il diritto al premio ricorre qualora il soggetto responsabile si doti di un attestato di certificazione energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare (v. D. Lgs n. 192/05) che riporti anche l'indicazione dei possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche e, successivamente alla data di entrata in esercizio dell'impianto fotovoltaico, effettui interventi, fra quelli indicati nella certificazione, che conseguano - al netto dei miglioramenti derivati dall'installazione dell'impianto fotovoltaico - una riduzione certificata di almeno il 10% dell'indice di prestazione energetica rispetto allo stesso indice individuato nella certificazione energetica stessa. L'esecuzione degli interventi ed il conseguimento della riduzione debbono essere certificati tramite la produzione di una nuova certificazione energetica.
In mancanza delle linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici (di cui all'articolo 6, comma 9 del D. Lgs. n. 192/05 e successive modifiche ed integrazioni) l'attestato di certificazione energetica è sostituito dalla qualificazione energetica (prevista dal medesimo Decreto Legislativo).
L'esecuzione di nuovi interventi che conseguano un'ulteriore riduzione certificata di almeno il 10% del fabbisogno di energia di calcolo dell'edificio o unità immobiliare rispetto al fabbisogno medesimo prima dei nuovi interventi, rinnova il diritto al premio.
Il premio consiste in una maggiorazione percentuale della tariffa, pari alla metà della percentuale di riduzione conseguita e certificata del fabbisogno di energia (con arrotondamento commerciale alla terza cifra decimale).
Il premio compete altresì, nella misura del 30% della tariffa incentivante, agli impianti operanti in regime di scambio sul posto che alimentano, anche parzialmente, utenze all'interno o asservite a unità immobiliari o edifici completati successivamente dall'entrata in vigore del DM 19 febbraio 2007 ed aventi, sulla base di idonea certificazione, un valore limite di fabbisogno di energia annuo per metro quadro di superficie utile inferiore di almeno il 50% rispetto a quanto indicato nell'allegato C del D. Lgs. n. 192/05 e successive modifiche ed integrazioni.
In tutti i casi, il premio non può mai superare il 30% della tariffa incentivante riconosciuta alla data di entrata in esercizio dell'impianto.
Si segnala, infine, che gli impianti fotovoltaici entrati in esercizio a seguito di potenziamento non possono accedere al premio.
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2.20
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Quali le tempistiche ed il periodo di riconoscimento del premio aggiuntivo?
Il premio è riconosciuto a decorrere dell'anno solare successivo alla data di ricevimento della domanda e viene erogato per tutto il periodo residuo di diritto alla tariffa incentivante.
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2.21
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Cosa accade in caso di cessione congiunta dell'edificio o unità immobiliare e dell'impianto fotovoltaico ai quali sia stato riconosciuto il diritto al premio aggiuntivo?
La cessione congiunta comporta la cessione contestuale del diritto alla tariffa maggiorata per il periodo di incentivazione residuo rispetto ai 20 anni complessivi previsti.
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INFORMAZIONI SULLA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI CONCESSIONE TARIFFE INCENTIVANTI
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2.22
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Quale l'iter per accedere alle tariffe incentivanti?
L'iter generale da seguire per accedere all'incentivazione è il seguente:
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il soggetto responsabile inoltra il progetto preliminare al gestore di rete competente e chiede la connessione alla rete;
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nel caso di impianti di potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore a 20 kW, contestualmente alla richiesta di connessione, il soggetto specifica se intende avvalersi o meno del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta;
-
ad impianto ultimato, il soggetto responsabile comunica la conclusione dei lavori al gestore di rete competente;
-
entro 60 giorni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, - pena la decadenza dal diritto all'incentivo – il soggetto responsabile è tenuto a far pervenire al GSE la richiesta di concessione della pertinente tariffa. Il termine per la presentazione della richiesta è perentorio pena la non ammissibilità alle tariffe. Per gli impianti entrati in esercizio nel periodo intercorrente fra il 1° ottobre 2005 e la data di entrata in vigore della Delibera AEEG n°90/07, il termine per la presentazione della richiesta è di 90 giorni a partire dalla data di entrata in vigore della Delibera stessa, sempre che gli impianti siano realizzati, nel rispetto delle disposizioni dei decreti ministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006, e non beneficino e non abbiano beneficiato della tariffa incentivante di cui ai medesimi decreti.
Per le attività correlate alla richiesta di concessione della tariffa al GSE, il Soggetto responsabile è tenuto a registrarsi preventivamente sull'apposito portale predisposto dal GSE stesso.
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2.23
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Come deve essere preparata la documentazione per la richiesta dell'incentivo e del premio?
necessario utilizzare il portale del GSE ( https://fotovoltaico.gsel.it) e compilare le apposite sezioni come indicato nella Guida alla richiesta degli incentivi e all'utilizzo del portale web riportata sul sito del GSE.
Si ricorda che è possibile inserire i dati per la richiesta di premio per l'uso efficiente dell'energia solo a valle della richiesta dell'incentivo per l'impianto fotovoltaico.
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2.24
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A chi deve essere inoltrata la documentazione per ottenere il diritto alle tariffe incentivanti e al premio aggiuntivo?
Il Gestore dei Servizi Elettrici GSE S.p.a. è individuato dal DM 19 febbraio 2007 quale soggetto attuatore, unico a livello nazionale, cui debbono essere inoltrate le domande per ottenere l'incentivazione.
La documentazione, in plico sigillato riportante l'intestazione GSE Incentivazione impianti fotovoltaici ai sensi dei DM 19 febbraio 2007, deve essere inoltrata al GSE, nella sede di Viale M.llo Pilsudski 92, 00197 Roma, a mezzo di raccomandata con Avviso di Ricevimento (A.R.) o posta celere o posta prioritaria o posta ordinaria oppure tramite corriere oppure consegnata a mano. Si evidenzia che, ai fini dell'accettazione della richiesta di concessione delle tariffe incentivanti, farà fede, in ogni caso, la data di protocollo in ingresso apposta sulla documentazione dall'Ufficio Protocollo del GSE (coincidente con la data di avviso di ricevimento nel caso di inoltro con raccomandata A.R.. Qualora sia consegnata a mano, il GSE, su richiesta dell'incaricato, potrà rilasciare fotocopia del frontespizio del plico con la data di protocollo in ingresso).
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2.25
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E' reperibile un fac-simile di richiesta?
No, bisogna utilizzare il portale del GSE che consente la stampa della richiesta di incentivazione.
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2.26
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E' necessario apporre la marca da bollo sulla richiesta?
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2.27
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Cosa si intende per denominazione dell'impianto nella richiesta di incentivo?
La "denominazione dell'impianto" è il nome che il soggetto responsabile attribuisce all'impianto fotovoltaico.
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2.28
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Come si individua la data di entrata in esercizio dell'impianto fotovoltaico?
La data di entrata in esercizio di un impianto fotovoltaico è la prima data utile a decorrere dalla quale coesistano tutte le seguenti condizioni:
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l'impianto è collegato in parallelo alla rete elettrica;
-
risultano installati tutti i contatori necessari per la contabilizzazione dell'energia prodotta e scambiata o ceduta con la rete;
-
risultano attivi i contratti di scambio o cessione dell'energia elettrica;
-
risultino assolti tutti gli eventuali obblighi relativi alla regolazione dell'accesso alle reti.
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2.29
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Come si accede al portale web messo a disposizione dal GSE per l'inserimento dei dati relativi all'impianto e la richiesta di concessione della tariffe incentivanti?
Prima della richiesta di concessione della tariffa incentivante, il soggetto responsabile si iscrive al portale web del GSE ed ottiene le credenziali (User ID e Password) necessarie ad accedere alla sezione web personalizzata e ad inserire i propri dati.
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2.30
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Quale documentazione è necessario allegare alla richiesta di concessione della tariffa incentivante?
Secondo quanto indicato nell'allegato 4 del DM 19 febbraio 2007 alla domanda occorre allegare i seguenti documenti (fatte salve integrazioni nella delibera di prossima emanazione):
-
documentazione finale di progetto dell'impianto, realizzato in conformità alla norma CEI-02, firmato da professionista o tecnico iscritto all'albo professionale; corredati di elaborati grafici di dettaglio e cinque fotografie dell'impianto fotovoltaico su supporto informatico;
-
scheda tecnica d'impianto;
-
elenco dei moduli e dei convertitori indicante marca, modello e numero di matricola;
-
certificato di collaudo dell'impianto;
-
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà autenticata firmata dal soggetto responsabile attestante quanto indicato al punto 5 dell'allegato 4 del DM 19 febbraio 2007;
-
copia della denuncia di apertura dell'officina elettrica ((soltanto per impianti superiori a 20 kWp, Legge 13 maggio 1999, n. 133, art 10, commi 7 e 8, o superiori a 30 kWp se ricadenti nell'art. 60, comma 2, lettera b della Legge n. 342/2000).
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2.31
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E' necessario allegare alla richiesta una fotocopia della carta di identità del soggetto richiedente?
Sì. La fotocopia, non autenticata, della carta di identità del soggetto responsabile in corso di validità deve essere allegata insieme alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà stampata dal portale del GSE (Allegato A4) (vedi FAQ 2.35).
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2.32
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Se il soggetto responsabile è una ditta individuale o una società, occorre allegare alla richiesta anche il camerale ?
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2.33
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Bisogna allegare anche il certificato di proprietà del terreno o dell'edificio?
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2.34
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E' necessario allegare un preventivo di spesa alla richiesta di concessione delle tariffe incentivanti?
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2.35
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E' possibile ricorrere all'aiuto di un esperto per la compilazione e l'invio delle comunicazioni?
Sì, è possibile avvalersi di un referente tecnico, delegandolo espressamente.
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2.36
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Come deve essere redatta la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà?
Per la Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è necessario utilizzare il modello stampato dal portale del GSE (Allegato A4).
A norma del DPR 445/00 l'autenticità di una istanza da produrre ai gestori di pubblico servizio può essere garantita mediante la presentazione della istanza sottoscritta in originale unitamente a fotocopia, non autenticata, del documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità.
Nella dichiarazione dovranno essere attestati:
-
la natura del soggetto responsabile;
-
la tipologia dell'intervento di realizzazione dell'impianto (nuova costruzione, potenziamento, rifacimento);
-
la conformità dell'impianto e dei relativi componenti ai requisiti dell'articolo 4 del DM 19 febbraio 2007;
-
la tipologia dell'impianto (non integrato, parzialmente integrato, integrato architettonicamente), nonch , qualora ne ricorra il caso, della specifica applicazione con riferimento all'art. 6, comma 4 (incremento 5%);
-
la data di entrata in esercizio;
-
se l'impianto opta per il regime di cessione in rete o di scambio sul posto;
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di non incorrere in condizioni che comportano la non applicabilità o la non compatibilità con le tariffe incentivanti e con il premio legato alla certificazione energetica.
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2.37
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Per gli impianti maggiori di 50 kW è ancora necessario costituire ed allegare alla domanda di richiesta di accesso alle tariffe incentivanti cauzione a favore del GSE?
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Top
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3 |
Informazioni sul sistema di incentivazione DM 28 luglio 2005 e DM 6 febbraio 2006
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INFORMAZIONI GENERALI SUL VECCHIO CONTO ENERGIA
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3.1
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Chi può beneficiare dell'incentivazione?
Possono beneficiare dell'incentivazione le persone fisiche e giuridiche, ivi inclusi i soggetti pubblici e i condomini di edifici, che:
-
siano proprietari degli immobili destinati alla installazione dell'impianto fotovoltaico o in possesso dell'autorizzazione scritta del proprietario ad installare l'impianto (Delibera AEEG n° 40/06);
-
siano responsabili dei medesimi impianti, progettati, realizzati ed eserciti in conformità alle disposizioni del DM 28 luglio 2005 e successive modifiche e integrazioni.
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3.2
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Come è definito il soggetto responsabile dell'impianto fotovoltaico?
Il soggetto responsabile è la persona fisica/giuridica responsabile della realizzazione e dell'esercizio dell'impianto che ha diritto a richiedere ed ottenere le tariffe incentivanti ai sensi del DM 28 luglio 2005.
Chiudi
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3.3
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Su quale energia viene riconosciuto l'incentivo?
L'elettricità che viene remunerata con le tariffe incentivanti è quella prodotta dall'impianto, misurata da un apposito contatore posto all'uscita del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata.
Per gli impianti di potenza fino a 20 kW che optano per il servizio di scambio sul posto, l'incentivo è limitato all'energia prodotta e consumata dalle utenze del soggetto responsabile.
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3.4
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A quanto ammontano le tariffe incentivanti per il fotovoltaico?
Il valore delle tariffe incentivanti, che rimane costante per la durata del periodo di incentivazione (20 anni), è differenziato in base alla taglia di potenza nominale degli impianti.
Taglia di potenza dell'impianto
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Scambio sul posto (Euro/kWh)
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Cessione in rete (Euro/kWh)
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1 kW <= P <= 20 kW
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0,445
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0,460
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20 kW < P <= 50 kW
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n.a.
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0,460
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50 kW < P <= 1.000 kW
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n.a.
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Max 0,490 (gara)
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Per tutte le taglie di impianti, i valori delle tariffe sopramenzionati sono riferiti a domande inoltrate negli anni 2005 e 2006.
Inoltre le tariffe incentivanti riconosciute sono incrementate del 10% qualora i moduli fotovoltaici siano integrati in edifici di nuova costruzione ovvero in edifici esistenti oggetto di ristrutturazione.
A seguito della sentenza del TAR Lombardia n. 2125/06 per le domande pervenute al GSE prima del 15 febbraio 2006 è prevista l'applicabilità dell'aggiornamento ISTAT sulle tariffe incentivanti riconosciute (art. 5 comma 2 lett. b e art. 6 comma 2 lett. b DM 28/07/2005).
Al momento è stato riconosciuto a tutti gli aventi diritto un adeguamento dell'1,7% a partire dal 1° Gennaio 2006 ed un ulteriore incremento del 2% a partire dal 1° Gennaio 2007 .
Resta comunque salvo ed impregiudicato il diritto del GSE di effettuare i necessari recuperi monetari, laddove il Consiglio di Stato, innanzi al quale la citata sentenza è stata impugnata, dovesse riformarla.
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3.5
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Per quali impianti si può accedere all'incentivazione?
Possono accedere alle tariffe incentivanti, riconosciute all'energia prodotta, esclusivamente gli impianti fotovoltaici di potenza nominale compresa tra 1 e 1.000 kW, collegati alla rete elettrica, che entrino o siano entrati in esercizio in data successiva al 30 settembre 2005:
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a seguito di nuova costruzione;
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a seguito di rifacimento totale;
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a seguito di potenziamento.
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3.6
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Che cosa si intende per sito di realizzazione dell'impianto?
Per gli impianti installati su terreno, il sito corrisponde alla singola particella registrata al catasto.
Per gli impianti installati su edifici, il sito corrisponde alla superficie esterna associabile ad una singola unità immobiliare e relative pertinenze (subalterno) registrata al catasto.
Si precisa che il sito, così definito, è un elemento caratterizzante il progetto preliminare dell'impianto e pertanto non può essere modificato, pena il decadimento delle tariffe incentivanti.
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3.7
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Che cosa si intende per integrazione architettonica?
L'integrazione architettonica è un intervento, su edifici di nuova costruzione o su edifici esistenti oggetto di ristrutturazione, in virtù del quale i moduli fotovoltaici sono impiegati come componenti costruttivi, sostituendo componenti edilizi tradizionali altrimenti necessari (art. 1.1, lettera b Delibera AEEG 40/06).
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3.8
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Esistono vantaggi per chi integra architettonicamente il proprio impianto?
Sì, gli impianti integrati architettonicamente negli edifici beneficiano di un incremento pari al 10% della tariffa incentivante di ingresso.
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3.9
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I pannelli fotovoltaici possono essere sia in silicio cristallino che in film sottile (silicio amorfo)?
I pannelli possono essere sia in silicio cristallino o in tecnologia ibrida, purch conformi alla Norma CEI EN 61215, sia in film sottile, purch conformi alla Norma CEI EN 61646.
L'impiego di moduli in film sottile è consentito solo se la domanda di accesso alle tariffe incentivanti è presentata da persona giuridica.
In particolare i moduli fotovoltaici devono essere provati e verificati da laboratori accreditati in conformità alla Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025.
Il DM 6.2.2006 prevede che le domande già presentate e non ammesse a beneficiare delle tariffe incentivanti perch riferite a pannelli in film sottile (silicio amorfo) - se presentate da persone giuridiche - vengono riammesse con diritto di priorità.
Pertanto il GSE ha provveduto d'ufficio a riammettere tali domande nella graduatoria, sempre che l'unica causa di esclusione dall'ammissione sia stata l'utilizzo del film sottile.
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3.10
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Esiste un tetto massimo alla potenza totale (di tutti gli impianti) che può essere incentivata?
La potenza nominale cumulativa incentivabile è di 500 MW, di cui 360 MW per impianti di potenza non superiore a 50 kW e 140 MW per impianti di potenza superiore a 50 kW.
Esistono inoltre dei limiti di potenza annuale incentivabile pari a 60 MW per gli impianti di potenza non superiore a 50 kW e 25 MW per gli impianti di potenza superiore a 50 kW.
Tali limiti non si applicano alle domande inoltrate al GSE prima della entrata in vigore (16 febbraio 2006) del DM 6 febbraio 2006.
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3.11
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E' stata stilata una graduatoria per stabilire una priorità di accesso alle tariffe incentivanti?
Per ciascuno dei trimestri solari di competenza sono state stilate due graduatorie, una riguardante gli impianti di potenza non superiore a 50 kW e l'altra riguardante gli impianti di potenza superiore a 50 kW:
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per gli impianti di potenza non superiore a 50 kW, la graduatoria è effettuata in base alla data di arrivo della domanda di ammissione alle tariffe incentivanti fino al limite massimo di potenza nominale annuale e fermo restando il limite massimo di potenza nominale cumulata;
-
per gli impianti di potenza superiore ai 50 kW, la graduatoria è effettuata ordinando le richieste sulla base del valore della tariffa incentivante richiesta. Sarà data priorità alle domande con più basso valore della tariffa richiesta (a parità di valore la priorità è attribuita sulla base della data di arrivo della domanda al GSE).
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3.12
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L'incentivo in conto energia è cumulabile con altri incentivi?
Le tariffe incentivanti non sono cumulabili con:
-
incentivi pubblici in conto capitale eccedenti il 20 % del costo di investimento;
-
incentivi pubblici derivanti dal programma tetti fotovoltaici del Ministero dell'Ambiente, erogati dal Ministero, dalle Regioni o dalle Province autonome;
-
certificati verdi;
-
titoli di efficienza energetica.
Le tariffe incentivanti sono ridotte del 30% qualora il soggetto che realizza l'impianto benefici della riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) prevista dall'art. 2, comma 5 della legge n. 289/2002.
Resta fermo il diritto al beneficio della riduzione dell'IVA per gli impianti facenti uso di energia solare per la produzione di calore o energia elettrica, di cui al DPR 633/1972 e al DM 29 dicembre 1999.
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3.13
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Chi può beneficiare della Detrazione Fiscale?
Trattandosi di una detrazione dall'IRPEF sono ammessi a fruire della detrazione sulle spese di ristrutturazione tutti coloro che sono assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche, residenti o meno nel territorio dello Stato.
Più in particolare possono beneficiare dell'agevolazione non solo i proprietari degli immobili ma anche tutti coloro che sono titolari di diritti reali sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese.
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3.14
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Un proprietario di una bifamiliare, collegato indipendentemente alla rete elettrica con ciascuno dei due immobili, può installare un unico impianto fotovoltaico ed effettuare uno scambio sul posto dell'energia con quella consumata da entrambi gli immobili?
Non è possibile in quanto, optando per il servizio di scambio sul posto, il soggetto responsabile è tenuto a scegliere l'utenza elettrica (una soltanto) cui collegare il proprio impianto e solo con quella effettuare lo scambio.
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INFORMAZIONI PER GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI AMMESSI AL CONTO ENERGIA AI SENSI DEL DM 28 LUGLIO 2005 E DM 6 FEBBRAIO 2006
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3.15
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Quali tempi e quali adempimenti sono previsti per la realizzazione e l'entrata in esercizio degli impianti?
Per tutti gli impianti indipendentemente dalla potenza:
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Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione del GSE di accoglimento della domanda di accesso alle tariffe incentivanti, il soggetto responsabile inoltra al gestore di rete (distributore locale) il progetto preliminare dell'impianto richiedendo la connessione alla rete;
-
Entro i successivi 30 giorni il gestore di rete (distributore locale) comunica al richiedente il punto di consegna dell'energia elettrica.
Impianti di potenza non superiore a 20 kW (impianti di potenza superiore a 20 kW):
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Entro 6 mesi (12 mesi) dalla ricezione della comunicazione del GSE di accoglimento della domanda di accesso alle tariffe incentivanti, il soggetto responsabile deve dare inizio ai lavori, comunicandolo al GSE ed al gestore di rete locale.
-
Entro 12 mesi (24 mesi) dalla ricezione della comunicazione del GSE di accoglimento della domanda di accesso alle tariffe incentivanti, il soggetto responsabile deve concludere i lavori, comunicandolo al GSE ed al gestore di rete.
Per tutti gli impianti indipendentemente dalla potenza:
-
Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di conclusione dei lavori, il gestore di rete deve effettuare la connessione dell'impianto alla rete locale.
-
Al massimo entro 6 mesi dalla data di conclusione dei lavori, l'impianto deve entrare in esercizio (tale data deve essere comunicata al GSE ed al gestore di rete (distributore locale)).
il mancato rispetto dei termini previsti per l'inizio lavori, la conclusione lavori e l'entrata in esercizio dell'impianto comporta la decadenza del diritto alle tariffe incentivanti. Le scadenze sono riportate sinteticamente nella seguente tabella:
Potenza impianto
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Inizio lavori
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Conclusione lavori
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Entrata in esercizio
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1 kW = P = 20 kW
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entro 6 mesi (1)
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entro 12 mesi (1)
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Entro 6 mesi (2)
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P > 20 kW
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entro 12 mesi (1)
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entro 24 mesi (1)
|
Entro 6 mesi (2)
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>
(1) dalla data di ricezione della comunicazione di ammissione alle tariffe incentivanti, inviata dal GSE al soggetto responsabile
(2) dalla data di conclusione dei lavori
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3.16
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E' possibile posticipare i termini fissati dai DM 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006 per l'inizio e per la conclusione dei lavori?
L'art. 16 comma 5 del DM 19 febbraio 2007 stabilisce che, su richiesta del soggetto responsabile da presentare al GSE, i termini fissati per l'inizio dei lavori e per la conclusione dei lavori degli impianti ammessi alle tariffe incentivanti in base al DM 28 luglio 2005 e DM 6 febbraio 2006, possono essere posticipati, per un periodo non superiore ai 6 mesi, esclusivamente nei casi di comprovato ritardo nel rilascio delle necessarie autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio dell'impianto, non imputabile al soggetto responsabile.
A tal fine, il soggetto responsabile dichiara, ai sensi del DPR 445/00, consapevole delle conseguenze penali cui incorre in caso di dichiarazioni false, di avere effettuato la richiesta per l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie, la tipologia delle autorizzazioni richieste, la data della richiesta e che vi sia un ritardo nel rilascio delle autorizzazioni per cause non imputabili al soggetto responsabile richiedente.
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3.17
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Quali sono le comunicazioni da effettuare nei confronti del GSE a valle della ammissione alle tariffe incentivanti?
I soggetti responsabili ammessi alle tariffe incentivanti dovranno inviare al GSE le seguenti documentazioni:
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Inizio lavori
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Comunicazione di inizio lavori
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Allegati
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Comunicazione di inizio lavori;
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Copia del verbale di consegna lavori o della denuncia di inizio attività, qualora quest'ultima sia richiesta dalla normativa vigente;
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Indirizzo e-mail del soggetto responsabile per le comunicazioni riservate da parte del GSE
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Conclusione lavori
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Comunicazione di conclusione dei lavori
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Allegati
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Dichiarazione di conclusione lavori;
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Scheda tecnica finale d'impianto in originale;
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Certificato di collaudo in originale;
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Documentazione finale di progetto redatta secondo la norma CEI-02 (su CD in formato .pdf);
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Elenco dei moduli fotovoltaici, indicante modello, marca e numero di matricola, su supporto magnetico in formato excel (preferibilmente inseriti nello stesso CD contenente la documentazione finale di progetto);
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Due diverse fotografie dell'impianto (preferibilmente inserite nello stesso CD contenente la documentazione finale di progetto);
Elaborati grafici di dettaglio completi di idonea documentazione fotografica nel caso in cui sia stata accolta la richiesta di Integrazione Architettonica (preferibilmente inseriti nello stesso CD contenente la documentazione finale di progetto).
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Entrata in esercizio
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-
Comunicazione di entrata in esercizio
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Allegati
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Dichiarazione giurata autenticata o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà autenticata;
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Copia del verbale di attivazione del complesso di misura dell'energia prodotta dall'impianto rilasciato dal gestore locale della rete elettrica;
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Copia della Denuncia di Officina Elettrica (soltanto per impianti superiori a 20 kWp, Legge 13 maggio 1999, n. 133, art 10, commi 7 e 8, o superiori a 30 kWp se ricadenti nell'art. 60, comma 2, lettera b della Legge n. 342/2000).
Il GSE ha predisposto un portale web attraverso il quale è possibile compilare, stampare e inviare alcune delle comunicazioni sopra elencate.
L'accesso è consentito tramite l'invio di un User ID e una password comunicate al soggetto responsabile a valle della comunicazione di inizio lavori.
Si precisa che i modelli delle comunicazioni, della scheda tecnica finale d'impianto, del certificato di collaudo, della dichiarazione giurata e della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sono riportate sul sito www.gsel.it.
Il GSE ha pubblicato sul proprio sito la Guida alle Comunicazioni Successive all'Ammissione alle Tariffe Incentivanti dove è possibile reperire le indicazioni e le modalità per l'invio delle comunicazioni al GSE, da effettuare successivamente all'ammissione alle tariffe incentivanti.
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3.18
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Sono previste delle scadenze per le comunicazioni di inizio e fine lavori, nonch per l'entrata in esercizio dell'impianto?
Si, il DM 19 febbraio 2007 prevede espressamente che:
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i soggetti che hanno acquisito il diritto alle tariffe incentivanti ai sensi dei DM 28 luglio 2005 e DM 6 febbraio 2006 devono far pervenire al GSE le comunicazioni di inizio lavori, fine lavori ed entrata in esercizio entro 90 giorni dalle rispettive scadenze previste dall'art. 8 DM 28 luglio 2005 (art. 16, comma 2 DM 19 febbraio 2007);
-
qualora le date di inizio lavori, fine lavori, entrata in esercizio siano antecedenti alla data di entrata in vigore del DM 19 febbraio 2007 e non siano già state comunicate, il termine di 90 giorni decorre dalla data di entrata in vigore del DM 19 febbraio 2007.
In sintesi:
Comunicazioni per gli impianti le cui date di inizio lavori, fine lavori, entrata in esercizio sono successive al DM 19 febbraio 2007 e non sono state comunicate:
Potenza impianto
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Inizio lavori
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Conclusione lavori
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Entrata in esercizio
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1 kW <= P <= 20 kW
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entro 6 mesi (1) + 90 giorni
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entro 12 mesi (1) + 90 giorni
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Entro 6 mesi (2) + 90 giorni
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P > 20 kW
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entro 12 mesi (1) + 90 giorni
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entro 24 mesi (1) + 90 giorni
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Entro 6 mesi (2) + 90 giorni
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(1) dalla data di ricezione della comunicazione di ammissione alle tariffe incentivanti, inviata dal GSE al soggetto responsabile
(2) dalla data di conclusione dei lavori
Comunicazioni per gli impianti le cui date di inizio lavori, fine lavori, entrata in esercizio sono antecedenti al DM 19 febbraio 2007 e non sono state comunicate:
Potenza impianto
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Inizio lavori
Conclusione lavori
Entrata in esercizio
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1 kW <= P <= 20 kW
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entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del DM 19 febbraio 2007
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P < 20 kW
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3.19
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Sono previsti scorrimenti dei relativi elenchi o graduatorie nel caso di decadenza o rinuncia al diritto da parte dei soggetti ammessi al DM 28 luglio 2005 e DM 6 febbraio 2006?
No, il DM 19 febbraio 2007 prevede esplicitamente che non siano effettuati scorrimenti degli elenchi e delle graduatorie.
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3.20
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Gli impianti ammessi al conto energia ai sensi del DM 28 luglio 2005 e del DM 6 febbraio 2006 e non ancora entrati in esercizio alla data di entrata in vigore del DM 19 febbraio 2007 possono accedere alle tariffe del nuovo decreto?
Si, previa rinuncia o a seguito di decadenza e ripresentando la richiesta nei termini e nelle modalità del nuovo decreto solo nel caso in cui non sia stata ancora sottoscritta la convenzione con il GSE..
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3.21
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Come si accede al portale web messo a disposizione dal GSE per l'inserimento dei dati relativi all'impianto?
A valle della comunicazione di inizio lavori, il soggetto responsabile riceverà User ID e Password per l'accesso al portale web.
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3.22
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Sono ancora valide le comunicazioni inviate con formati precedenti a quelli disponibili sul sito www.gsel.it?
Sì, salvo diversa comunicazione da parte del GSE.
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3.23
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Come deve essere redatta la dichiarazione giurata?
La dichiarazione giurata va sottoscritta e redatta in presenza di un notaio o di un segretario comunale e dovrà essere firmata in originale dal soggetto responsabile.
In sostituzione alla dichiarazione giurata può essere inviata al GSE una dichiarazione sostitutiva di atto notorio purch autenticata.
Sul nostro sito www.gsel.it è presente un fac-simile di entrambi i documenti.
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3.24
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Che cosa si intende per verbale di attivazione dei contatori, richiesto per gli impianti di potenza non superiore a 20 kW?
Il verbale di attivazione dei contatori è la certificazione prodotta dal distributore locale che attesta l'installazione dei contatori.
Ad esempio, con la pubblicazione della DK 5940 (giugno 2006), ENEL ha previsto di rilasciare al cliente-produttore copia del verbale di attivazione relativo al contatore a misura della energia prodotta dall'impianto fotovoltaico.
Con tale verbale viene individuata la data di attivazione del complesso di misura dell'energia prodotta.
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3.25
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Quando viene stipulata la convenzione con il GSE per l'erogazione degli incentivi?
A valle della valutazione della documentazione di inizio lavori, conclusione lavori ed entrata in esercizio, il GSE invia al soggetto responsabile la comunicazione di avvio all'incentivazione necessaria per poter formalizzare tramite portale web la convenzione.
Successivamente, il soggetto responsabile compila due copie della convenzione – disponibile nella sezione del portale web ad accesso controllato e personalizzato predisposto dal GSE - ne sottoscrive una e le invia entrambe al GSE. Ricevute le copie, il GSE trattiene la copia firmata, sottoscrive la seconda copia e la invia al soggetto responsabile.
A conclusione della procedura di stipula, gli originali della convenzione risultano firmati in modo disgiunto: l'originale a firma del solo GSE rimane in possesso del soggetto responsabile, mentre l'originale a firma del solo soggetto responsabile rimane in possesso del GSE.
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3.26
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Cosa deve fare chi, avendo già presentato domanda, intenda usufruire dell'incremento delle tariffe del 10% riconosciuto agli impianti integrati negli edifici?
Il soggetto responsabile, prima dell'entrata in esercizio dell'impianto, deve inviare al GSE una comunicazione con la quale:
-
richiede di essere ammesso ad usufruire dell' incremento in tariffa previsto per gli impianti integrati in edifici di nuova costruzione o per gli edifici esistenti oggetto di ristrutturazione;
-
dichiara il rispetto di quanto definito all'articolo 1, comma 1.1, lettera b) della Delibera AEEG 40/06 e dei criteri di cui all'allegato D del D.Lgs. 192/2005.
Deve, inoltre, allegare elaborati grafici di dettaglio dell'integrazione che illustrano le soluzioni tecniche ed architettoniche adottate o da adottare, fatto salvo l'obbligo di soddisfare tutti i successivi adempimenti previsti dalla Delibera AEEG n. 40/06.
Si precisa che la richiesta di integrazione architettonica sarà valutata sulla base della documentazione finale di progetto dell'impianto fotovoltaico.
Sul sito www.gsel.it è presente l'apposito modulo per la richiesta che non può essere presentata dopo la stipula della convenzione.
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3.27
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Quali modifiche è possibile apportare all'impianto fotovoltaico rispetto a quanto indicato nel progetto preliminare?
In fase di realizzazione dell'impianto fotovoltaico è possibile prevedere:
-
pannelli o inverter di diversa potenza, marca o efficienza rispetto al progetto preliminare, purch siano rispettate tutte le Norme Tecniche previste nel DM 28 luglio 2005 (Allegato 1) e successive modifiche, e nella Delibera AEEG n° 40/06;
-
variazioni di configurazione dei moduli fotovoltaici;
-
passaggio da moduli in silicio cristallino a moduli a film sottile, purch il soggetto responsabile sia persona giuridica.
Si precisa che tali modifiche non devono comportare un aumento della potenza complessiva dell'impianto rispetto a quella indicata nel progetto preliminare ma possono eventualmente comportare una riduzione.
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3.28
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Dopo l'approvazione della domanda (o anche dopo la realizzazione dell'impianto) è possibile realizzare (o trasferire) l'impianto in un altro sito?
Non è possibile. L'ubicazione dell'impianto costituisce elemento caratterizzante il progetto preliminare allegato alla domanda di ammissione alle tariffe incentivanti, in conformità al quale viene poi dato inizio ai lavori di realizzazione dell'impianto stesso. Pertanto, qualora non si rispettino le condizioni del progetto preliminare, viene meno il diritto alle tariffe incentivanti.
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3.29
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Un soggetto responsabile ammesso al conto energia può trasferire ad un terzo il diritto alle tariffe incentivanti? Come si deve procedere?
Il soggetto responsabile può richiedere il trasferimento di titolarità per il proprio impianto fotovoltaico ammesso alle tariffe incentivanti, utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito www.gsel.it.
Il cessionario, che subentra nella titolarità dell'impianto, dovrà dichiarare di:
-
essere proprietario dell'immobile su cui è installato l'impianto/destinato all'installazione dell'impianto o, diversamente, di disporre dell'autorizzazione sottoscritta dal proprietario dell'immobile (da allegare);
-
non aver presentato, entro la medesima scadenza di cui all'art.7, comma 1 del DM 28 luglio 2005 e successive modifiche, altre domande di ammissione alle tariffe incentivanti relative ad impianti fotovoltaici da realizzare nel medesimo sito, anche tramite società controllate o collegate;
-
di non aver acquisito o di non avere richiesto di acquisire i diritti all'incentivazione da altri soggetti responsabili che siano stati ammessi ai benefici dell'incentivazione a seguito di domande di ammissione presentate nel medesimo trimestre e per impianti da costruire nel medesimo sito dell'impianto oggetto del presente trasferimento di titolarità.
Tale richiesta andrà sottoscritta ed inviata al GSE - Gestore dei Servizi Elettrici.
In particolare, per gli impianti di potenza superiore a 50 kW, soggetti a cauzione, che non sono ancora entrati in esercizio, il cessionario dovrà costituire e far pervenire al GSE nuova cauzione entro 30 giorni dall'accettazione del trasferimento di titolarità; susseguentemente il GSE restituirà al cedente la cauzione precedentemente costituita.
Si precisa che, anche in caso di morte, dovrà essere utilizzato il modulo di trasferimento di titolarità disponibile sul sito www.gsel.it, sottoscritto dal solo soggetto cessionario, allegando ad esso il certificato di morte ed un documento valido ai fini legali (atto notarile od altro) che qualifichi il cessionario come erede del de cuius.
Il trasferimento di titolarità sarà esecutivo solo in seguito a comunicazione di accettazione da parte del GSE.
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3.30
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Per un soggetto che ha già presentato domanda di ammissione per un impianto di potenza compresa fra 1 e 20 kW, è possibile rinunciare al servizio di scambio sul posto ed optare per la cessione in rete dell'energia prodotta?
Nel caso in cui l'impianto non sia ancora entrato in esercizio, il soggetto responsabile potrà liberamente decidere di optare per la cessione in rete, comunicando al GSE la decisione definitiva alla fine dei lavori, con l'invio della dichiarazione di entrata in esercizio dell'impianto.
Nel caso in cui l'impianto sia già in esercizio, il passaggio dal servizio di scambio sul posto alla cessione in rete potrà avvenire solo alla naturale scadenza del contratto di scambio sul posto che, per quanto stabilito dalla delibera AEEG 28/06, è a durata annuale con tacito rinnovo per gli anni successivi.
In tal caso sarà necessario inviare comunicazione sia al proprio gestore di rete sia al GSE.
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3.31
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Come viene determinata la data di entrata in esercizio dell'impianto, valida ai fini della erogazione delle tariffe incentivanti?
Il DM 28 luglio 2005 stabilisce che il soggetto responsabile è tenuto a comunicare al GSE e al gestore di rete territorialmente competente la data di entrata in esercizio dell'impianto.
La data, che deve essere successiva al 30 settembre 2005, deve far riferimento al momento in cui è possibile misurare l'energia prodotta dall'impianto che beneficerà delle tariffe incentivanti.
In particolare si ricorda che, secondo quanto previsto dalla Delibera 40/06 AEEG (articolo 3 bis):
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per impianti fino a 20 kW che usufruiscono del servizio di scambio sul posto, deve essere stato attivato con il Gestore contraente (impresa distributrice territorialmente competente) il relativo contratto di scambio e deve essere stato installato a valle dell'inverter il contatore necessario per la misurazione dell'energia prodotta, sempre a cura dello stesso Gestore contraente che dovrà anche effettuare le misure necessarie;
-
per impianti fino a 20 kW che scelgono la cessione parziale dell'energia in rete (parte dell'energia prodotta viene autoconsumata direttamente dal produttore), deve essere stato installato a valle dell'inverter il contatore necessario per la misurazione dell'energia prodotta, sempre a cura del gestore di rete territorialmente competente che dovrà anche effettuare le misure necessarie;
-
per impianti di potenza non inferiore a 1 kW e non superiori a 1.000 kW che scelgono la cessione totale dell'energia prodotta (l'energia prodotta coincide con quella immessa in rete), deve essere stato installato a valle dell'inverter il contatore necessario per la misurazione dell'energia prodotta e immessa in rete, sempre a cura del gestore di rete territorialmente competente che dovrà anche effettuare le misure necessarie;
-
per impianti di potenza superiore a 20 kW e non superiore a 1.000 kW, che scelgono la cessione parziale dell'energia in rete:
-
se ci si avvale del gestore di rete territorialmente competente per le attività di installazione e misurazione, lo stesso gestore deve aver già installato a valle dell'inverter il contatore necessario per la misurazione dell'energia prodotta, che lo stesso gestore provvederà ad effettuare;
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se non ci si avvale del gestore di rete territorialmente competente per le attività di installazione e misurazione, il soggetto responsabile deve avere già installato a valle dell'inverter il contatore necessario per la misurazione dell'energia prodotta. In questo caso le misure dovranno essere effettuate dallo stesso soggetto responsabile.
Si precisa che la data di decorrenza dell'incentivazione non potrà in ogni caso essere antecedente alla data di ricezione della comunicazione di ammissione alle tariffe incentivanti inviata dal GSE.
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3.32
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Con quali modalità avviene l'erogazione degli incentivi?
L'ammontare dovuto al soggetto responsabile è pari al prodotto tra l'energia generata dall'impianto, misurata da un contatore posto all'uscita del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata, e la tariffa incentivante riconosciuta al soggetto responsabile.
Solo per gli impianti di potenza non superiore a 20 kW che scelgono di accedere alla disciplina di cui all'art. 6 del D.Lgs. 387/03 (servizio di scambio sul posto) l'energia incentivata è quella prodotta e consumata dalle utenze del soggetto responsabile.
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nel caso di impianto di potenza fra 1 e 20 kW che si avvale del servizio di scambio sul posto il pagamento avviene bimestralmente in acconto nel mese successivo a quello in cui l'ammontare bimestrale cumulato supera il valore di 250 euro.
Nella fase di acconto si considera autoconsumata tutta l'energia prodotta, salvo eseguire il conguaglio a fine anno quando si avrà la comunicazione delle letture da parte del gestore di rete locale.
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nel caso di impianto di potenza compresa tra 1 e 20 kW che non si avvale del servizio di scambio sul posto il pagamento avviene mensilmente, nel mese successivo a quello in cui l'ammontare cumulato del corrispettivo supera i 250 euro.
-
nel caso di impianti di potenza superiore ai 20 kW il pagamento avviene mensilmente, nel mese successivo a quello in cui l'ammontare cumulato del suddetto corrispettivo supera i 500 euro.
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Top
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fonte: GSE
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